Circolare Icqrf n.3970 del 15/3/2013
- 15/03/2013
La commissione Ue ha comunicato che in Italia le disposizioni dell'art. 31 del Reg. Ce 436/2006 si applicano solo per iniziativa degli Stati membri e, pertanto, l'attestato richiamato si applica solo alle spedizioni di prodotti per i quali è stata adottata un'esplicita disposizione regolamentare dalle autorità nazionali competenti per il controllo di una data denominazione.
La Commissione ha poi specificato che quanto richiesto dall'art. 31 non ha alcuna relazione con la certificazione dei vini attuata a livello nazionale dalle autorità e dagli organismi di controllo italiani nel quadro del sistena di controllo delle viticolttura.
Per tale motivi attualmente "costituisce mera facoltà degli operatori, che se ne assumono la piena responsabilità, riportare sul documento di accompagnamento le indicazioni di cui all'art. 31 Reg. Ce 436/2009 relative all'attestazione di Dop o di Igp e alla certificazione dell'annata di raccolta e/o della (delle) varietà di uve da vino. Tale facoltà riguarda, indistintamente, la spedizione sia di prodotti confezionati che allo stato fuso e i trasporti destinati sia al mercato interno che estero"