Consorzi di tutela (art.17 dlgs 61/2011)
1. Per ciascuna denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta puo' essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Il Consorzio e' costituito fra tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione e persegue le seguenti finalita':
a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato, nonche' collaborativi nell'applicazione della presente legge;
b) espletare attivita' di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della DOP o IGP, nonche' ogni altra attivita' finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell'immagine;
c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP o della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresi' con le regioni e province autonome per lo svolgimento delle attivita' di competenza delle stesse;
d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonche' azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le regioni e province autonome.
2. E' consentita la costituzione di consorzi di tutela per piu' denominazioni di origine ed indicazioni geografiche purche' le zone di produzione dei vini interessati, cosi' come individuate dal disciplinare di produzione, ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale, regionale o interregionale, e purche' per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica sia assicurata l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili.
3. Il riconoscimento di cui al comma 1 da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' attribuito al consorzio di tutela che ne faccia richiesta e che:
a) sia rappresentativo, tramite verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi dell'articolo 13, di almeno il 35 per cento dei viticoltori e di almeno il 51 per cento della produzione certificata dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della relativa DO o IG riferita agli ultimi due anni;
b) sia retto da uno statuto che rispetti i requisiti individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e consenta l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori singoli o associati, vinificatori e imbottigliatori autorizzati, e che ne garantisca una equilibrata rappresentanza negli organi sociali, che sara' definita con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) disponga di strutture e risorse adeguate ai compiti.
4. Il consorzio riconosciuto, che intende esercitare nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DOP o IGP, le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione e' tenuto a dimostrare, tramite verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi dell'articolo 13, la rappresentativita' nella compagine sociale del consorzio di almeno il 40 per cento dei viticoltori e di almeno il 66 per cento della produzione certificata, di competenza dei vigneti dichiarati a DO o IG negli ultimi 2 anni. Il consorzio cosi' autorizzato, nell'interesse di tutti i produttori anche non aderenti, puo':
a) definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, l'attuazione delle politiche di Governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualita' del prodotto DOP e IGP, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata, nonche' definire piani di miglioramento della qualita' del prodotto;
b) organizzare e coordinare le attivita' delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della DOP o IGP;
c) agire, in tutte le sedi giudiziarie ed amministrative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o della IGP e per la tutela degli interessi e diritti dei produttori;
d) svolgere azioni di vigilanza, tutela e salvaguardia della denominazione da espletare prevalentemente alla fase del commercio.
5. Le attivita' di cui alla lettera d), del comma 4, sono distinte dalle attivita' di controllo e sono svolte nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e sono svolte sotto il coordinamento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le regioni e province autonome. L'attivita' di vigilanza di cui alla lettera d), del comma 4 e' esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari, e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, puo' essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorita' competente ed i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori gia' in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attivita' di vigilanza sugli organismi di controllo ne' possono svolgere attivita' di autocontrollo sulle produzioni. Il consorzio e' autorizzato ad accedere al SIAN per acquisire le informazioni strettamente necessarie ai fini dell'espletamento di tali attivita' per la denominazione di competenza. I costi derivanti dalle attivita' di cui al comma 4 sono a carico di tutti i soci del consorzio, nonche' di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, anche se non aderenti al consorzio, secondo criteri che saranno stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
6. I consorzi di tutela incaricati di svolgere le funzioni di cui al comma 4 in favore delle DOP o delle IGP possono chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento della immissione nel sistema di controllo, il contributo di avviamento di cui al decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo i criteri e le modalita' che saranno stabilite dal MIPAAF.
7. Il consorzio riconosciuto ai sensi del comma 4 puo' proporre l'inserimento, nel disciplinare di produzione, come logo della DOP o della IGP, il marchio consortile precedentemente in uso, ovvero un logo di nuova elaborazione. Il logo che identifica i prodotti DOP e IGP e' detenuto, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attivita' loro affidate. Il logo
medesimo e' utilizzato come segno distintivo delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP o IGP, come tali attestati dalle strutture di controllo autorizzate, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse, anche se non aderenti al consorzio, in osservanza delle regole contenute nel regolamento consortile.
8. E' fatta salva la possibilita' per i consorzi di detenere ed utilizzare un marchio consortile, a favore degli associati, da sottoporre ad approvazione ministeriale e previo inserimento dello stesso nello statuto.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni e province autonome, da emanare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di svolgere le attivita' indicate nel presente articolo.
10. I consorzi regolarmente costituiti ed operativi in base alle competenze loro assegnate ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e del decreto del Ministro per le politiche agricole 4 giugno 1997, n. 256, devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 9, continuando nelle more a svolgere le attivita' di cui alle precedenti autorizzazioni ministeriali. Con il decreto di cui al comma 9 saranno stabilite le disposizioni per consentire il predetto adeguamento, nonche' per l'eventuale conferma dell'incarico ai consorzi di tutela delle sottozone di vini DOP.